Per gli impianti residenziali FTTH, nell’ambito del decreto (DLgs 207/21) che aggiorna il “Codice europeo delle comunicazioni elettroniche”, è stato inserito un apposito articolo (art. 4) relativo alle norme per l’infrastrutturazione digitale degli edifici che modifica quanto finora previsto dal Testo unico sull’edilizia (DPR 380/01, art. 24 e art. 135-bis), TNE 11/20, pag. 3 e seguenti.

In particolare, a partire dal 2022 l’affissione dell’attestato con la dicitura «edificio predisposto alla banda ultra larga» diventa obbligatoria.

Nello specifico:

  • per le pratiche depositate a far data dal 1° gennaio 2022 inerenti le nuove costruzioni e gli interventi su edifici esistenti che richiedono il permesso di costruire, ricorre l’obbligo di equipaggiamento digitale dell’etichetta, rilasciata da un tecnico abilitato per tali impianti;
  • gli edifici già digitalmente equipaggiati in conformità all’art.135-bis, ma per i quali la domanda di autorizzazione edilizia sia stata presentata prima del 1° gennaio 2022, possono beneficiare ai fini della cessione, dell’affitto o della vendita dell’immobile, dell’etichetta volontaria e non vincolante di «edificio predisposto alla banda ultra larga», rilasciata da un tecnico abilitato.

Entro il 24 marzo 2022, ovvero 90 giorni dall’entrata in vigore del documento,  il Ministero dello sviluppo economico dovrà aggiornare il decreto 37/08 per inserirvi i contenuti necessari a rendere operativa l’applicazione delle prescrizioni contenute nel DLgs 207/21 in materia di intfrastrutturazione elettronica degli edifici.

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