Dopo l’approvazione del Consiglio dei Ministri e la firma del presidente Mattarella, il Decreto Rilancio è approdato in Gazzetta. In attesa che cominci l’iter parlamentare per la conversione in legge, è utile approfondire una delle misure più attese del documento: il Superbonus 110%, uno dei nuovi incentivi inseriti nel pacchetto di misure fiscali, che consentirà di realizzare i lavori di miglioramento della classe energetica e di messa in sicurezza delle abitazioni a costo zero per i cittadini.

Il Superbonus consiste nella “detrazione nella misura del 110% delle spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 per specifici interventi volti ad incrementare l’efficienza energetica degli edifici (ecobonus), la riduzione del rischio sismico (sismabonus) e per interventi ad essi connessi relativi all’installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

I lavori di riqualificazione energetica e miglioramento sismico degli edifici eseguiti dai condomini e sulle singole unità immobiliari adibite a prima casa effettuati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, quindi, potranno beneficiare di Ecobonus e Sisma Bonus fino al 110%, a condizione che i lavori migliorino la prestazione dell’edificio di almeno 2 classi energetiche oppure che conseguano la classe energetica più alta da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E). Lo Stato si fa dunque carico degli interventi per l’efficientamento e la messa in sicurezza degli edifici per un paese più verde, efficiente, sicuro e rinnovabile ma anche per una ripresa economica più vigorosa e incisiva rispetto alla crisi che stiamo attraversando.

ECOBONUS

Tra i lavori di riqualificazione energetica degli edifici ammessi per ottenere l’Ecobonus con l’aliquota del 110% troviamo:

  1. Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio per oltre il 25% della superficie disperdente lorda (tetto di spesa massimo di 60.000€ moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio);
  2. Interventi sulle parti comuni degli edifici o sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici (tetto di spesa massimo di 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio);
  3. Tutti gli altri interventi di efficientamento energetico previsti all’articolo 14 del Decreto-Legge n. 63/2013 (come ad esempio l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto), a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi descritti nei punti precedenti.

SISMA BONUS

L’attuale versione di Decreto Rilancio 2020 prevede il superbonus del 110% anche per gli interventi di miglioramento sismico nelle zone sismiche 1, 2 e 3 per le spese sostenute dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021. In questo caso è anche prevista la cessione del credito ma con detrazione ridotta al 90%.

SUPERBONUS EDILIZIA

L’aliquota al 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico anche se già agevolati dall’Ecobonus, nei limiti di spesa già vigenti per ciascun intervento e a condizione che siano eseguiti parallelamente ad uno dei maxi-interventi. Tra questi interventi segnaliamo l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici (fino ad un massimo di spesa di 48.000€), l’installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici (fino a 1.000€ euro di spesa per ogni kWh di capacità di accumulo) e l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

MODALITÀ 

Tutti gli interventi agevolati dal superbonus del 110% dovranno essere comunicati all’ENEA, ed ecobonus e sismabonus al 110% saranno concessi a condizione che la bontà degli interventi sia asseverata da professionisti abilitati, che dovranno anche attestare la congruità delle spese sostenute con gli interventi agevolati.

Oltre alla possibilità di detrazione fiscale, il contribuente potrà optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore, che potrà recuperarlo come credito di imposta cedibile ad altri enti finanziari, come ad esempio gli istituti bancari.

Fonti Smart Building Italia e AGI (Agenzia Giornalistica Italia)

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